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Inquinamento acustico   freccia

 
Regolamento e norme attuative per la disciplina delle attività rumorose

Art.1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento è emanato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, a completamento del Piano di Zonizzazione acustica approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 2000 con atto n. 82.
Esso disciplina le competenze comunali in materia d’inquinamento acustico, ai sensi della L.447/95 e delle Linee Guida deliberate dalla G.R. nella seduta del 20 ottobre 1995 n. 6131 e pubblicate sul B.U.R.C. del 22 febbraio 1996.
Dal presente regolamento rimangono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell’art. 659 del C.P.P..
I termini e le definizioni utilizzati nel presente documento sono quelli riportati nella L.477/95 e relativi Decreti attuativi.



Art.2 – Classificazione acustica e limiti di rumore

In base al Piano di zonizzazione acustica di cui al precedente articolo il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alle classi III, IV, V di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alle quali vengono attribuiti i valori limite di emissione, di immissione, assoluti e differenziali, di attenzione e di qualità riportati nel medesimo Decreto. Classe III
Aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le arre in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
All’interno del territorio comunale, si individuano le seguenti aree particolari:
Aree di cava
Sono le aree nelle quali viene effettuata attività estrattiva di carattere temporaneo. Essa viene esercitata all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più precisamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione nonché nei relativi atti progettuali.
Tali aree sono state inserite nella classe V; l’appartenenza alla Classe V è, per le caratteristiche dell’attività stessa, di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia.
Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade l’inclusione nella zona V; la nuova classe di appartenenza delle zone interessate sarà funzione della nuova destinazione urbanistica.
Qualora non si procedesse ad una nuova destinazione urbanistica del sito, allora sarà assegnata all’area una classificazione omogenea a quelle viciniori con eliminazione delle eventuali classi intermedie.
Aree militari
Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica vigente. La prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della Legge 447/95, mediante specifici accordi, dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3 della Legge 898/76 e successive modifiche.
Aree ferroviarie
La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge 447/95, in particolare tali fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate nell’art. 3 del D.P.R. n. 459/98.
Per le altre sorgenti sonore presenti all’interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; nel caso di contemporaneità, di esercizio, la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi compreso le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti nel Decreto 459/98.



Art.3 – Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

Si definisce temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati, normalmente non superiori alle sei ore giornaliere e che non sia ripetitiva.
Le attività temporanee che comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/91 e dell’art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.
In tale caso, il Sindaco fissa nel provvedimento autorizzativi il valore ammissibile del livello di pressione sonora, in relazione alle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche della zona in cui si svolge l’attività, nonché tutti gli accorgimenti che l’istante deve attuare per rendere minimo il disturbo prodotto.
Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l’impossibilità di rispettare i limiti di legge, nonostante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.
In ogni caso, i valori fissati in deroga non potranno essere superiori a quelli previsti per la classe di zonizzazione acustica immediatamente superiori a quella nella quale ricade la zona interessata dall’attività per la quale viene concessa la deroga.
I contenuti della documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione in deroga sono riportati nell’allegato 1. I limiti orari sono riportati nel successivo art. 4. Le autorizzazioni in deroga di cui al presente articolo si applicano alle seguenti attività: - Cantieri edili;
- Spettacoli itineranti;
- Manifestazioni musicali e intrattenimenti all’aperto anche di esercizi commerciali;
- Manifestazioni popolari;
- Altre attività non continuative.
L’amministrazione comunale, nel caso in cui a seguito delle proprie attività di controllo e verifica di cui all’art. 6; comma 1 lettera g, e all’art. 14, comma 2 lettera b, c e d della       L. 445/95 accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, la inesatta o infedele documentazione prodotta ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in deroga, dispone la sospensione dell’attività e, se del caso, segnala all’autorità competente l’ipotesi di reato penale.


Art. 4 – Orari

L’attivazione di macchine rumorose e le emissioni sonore per le attività temporanee sono soggette alle limitazioni ed al rispetto degli orari come di seguito fissato. Cantieri edili e stradali:
dalle ore 7,30 alle ore 13,30
dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Luna Park:
dal Lunedì al Giovedì fino alle 23,00
prefestivi e festivi fino alle 24,00 Intrattenimenti e manifestazioni musicali all’aperto, anche attraverso sorgenti sonore mobili poste all’esterno di abitazioni, circoli provati ed esercizi pubblici, sono consentiti sino alle ore 24,00.
Negli ambienti interni dei pubblici esercizi, siti in fabbricati adibiti anche in parte a civili abitazioni, sono consentite manifestazioni musicali ed emissioni attraverso sorgenti sonore mobili sino alle ore 24,00; nel periodo che va dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno, sino alle ore 00,30 nei giorni di sabato e domenica. Sono comunque consentite emissioni sonore mediante utilizzo di strumenti musicali ed impianti elettroacustici di amplificazione, anche fuori degli orari e dei periodi in precedenza indicati, nei seguenti casi:
1. nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento danzante, compresi circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, per i quali restano salve le norme di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;
2. negli esercizi pubblici che siano muniti di specifica autorizzazione, emessa dal Dirigente Settore Annona sentito il Servizio Ambiente, su richiesta dei relativi gestori, che comprovino e garantiscano sia il rispetto dei limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che il rispetto dei valori già indicati all’art.2, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215
In ogni caso il Sindaco, ove sussistano giustificati motivi, può disporre le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione delle norme di cui al presente articolo e di quelle di cui all’art. 6 della L. n. 447/95, secondo le indicazioni tecniche ed il parere preventivamente richieste all’A.R.P.A.C..
Manifestazioni popolari fino alle ore 24,00. Per l’uso delle macchine da giardino e delle macchine agricole:
giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00
giorni festivi ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Provvedimenti relativi ad interventi di emergenza.
Ai cantieri edili o stradali da attivare per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di rischio per l’incolumità della popolazione e di pericolo per l’ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
Le manifestazioni relative a feste popolari devono avere durata temporale non superiore a 7 giorni.


Art. 5 – Prescrizione per le sorgenti sonore

All’interno del territorio comunale le sorgenti sonore devono rispettare le limitazioni previste, secondo la classificazione acustica del territorio comunale, dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Fanno eccezione le infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e le infrastrutture stradali per le quali i limiti relativi saranno emanati con apposito decreto, come previsto dalla Legge n. 447/95.
Per gli impianti a ciclo continuo valgono i limiti di cui al D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti acustici a ciclo produttivo continuo”.
Per i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera vale quanto riportato nel D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Alle immissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali eventi non può superare il periodo di 15 minuti, sia nel periodo di riferimento diurno sia in quello notturno, ex D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambito esterno”.


Art.6 – Disciplina degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

L’installazione di macchinari ed impianti rumorosi (celle frigorifere, condizionatori, ecc..) in appartamenti destinati a civile abitazione oppure in ufficio, in attività commerciali o altre attività e soggetta a preventiva autorizzazione del Sindaco.
L’istante dovrà produrre idonea documentazione, come indicato negli allegati al presente Regolamento.


Art. 7 – Autorizzazioni

Per l’esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo che rispetta i limiti di rumore della classe ove è ubicato il sito e l’orario di svolgimento come fissato all’art. 4, è necessario effettuare comunicazione al Sindaco con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività rumorosa, e secondo gli schemi allegati al presente Regolamento. Qualora per eccezionali motivi documentabili, non sia possibile, rispettare i limiti di rumore e/o di orari indicati nel presente regolamento, il legale rappresentante dell’attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività e secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Il Sindaco, valutate le motivazioni, sentito il parere dell’A.R.P.A.C., in ogni caso non vincolante, concede l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività rumorosa temporanea in deroga al regolamento, con le indicazioni di cui all’art. 3.
Ai sensi degli articoli precedenti non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 250 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole e biblioteche (queste ultime considerando i soli orari d’ufficio).
La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l’attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi della zona in cui si svolge l’attività ed agli orari del presente regolamento.
L’amministrazione comunale, nel caso in cui a seguito delle proprie attività di controllo e verifica di cui all’art. 6, comma 1 lettera g, e dell’art. 14, comma 2 lettera b, c e d della     L. 457/95 accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, la inesatta o infedele documentazione prodotta ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in deroga, dispone la sospensione dell’attività e, ove previsto, segnala all’autorità competente l’ipotesi di reato penale.


Art. 8 – Responsabili dei procedimenti amministrativi

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente Regolamento l’UOC Servizio Ambiente.
Tutte le comunicazioni relative alle domande per le autorizzazioni regolate dal presente Regolamento dovranno pervenire, tramite l’Archivio Generale, soltanto all’UOC Servizio Ambiente.
Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all’eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui ai successivi articoli.


Art.9 – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, DMA del 16/3/1998 “Norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, e a eventuali successive modifiche.
Per quanto concerne le modalità di controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti (art. 8, comma 6 della L. 447/95) relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
Il Sindaco, tramite il corpo di P.M. ed il Servizio Ambiente, attiva l’intervento del corrispondente servizio dell’A.R.P.A.C., al quale, operando secondo le specifiche competenze di Polizia Giudiziaria, viene demandata l’attività di controllo/rilevazione strumentale.
Il controllo del rispetto degli orari indicati nel Regolamento è di competenza del Corpo di P.M..
Le modalità di esecuzione di rilevazioni e controlli delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono affidate al corpo di P.M..
Art.10 – Trasformazioni territoriali

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, sono regolamentate per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
Piani attuativi
Ai fini delle presenti norme vengono considerati piani attuativi: i piani particolareggiati, i piani per l’edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di recupero, i programmi di riqualificazione ed ogni altro piano o progetto assoggettato a convezione. Dal punto di vista acustico i piani attuativi devono garantire:
- entro il perimetro dell’area oggetto dell’intervento, il rispetto di valori limite di cui alla zonizzazione acustica;
- nelle zone limitrofe, qualora esse siano interessate da rumori prodotti all’interno del perimetro di piano, il rispetto dei valori limite vigenti in tali zone ovvero interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale  entro i limiti consentiti è a carico dell’attuatore dei Piani.
L’assenza di relazione relativa alla rumorosità ambientale è a causa d’improcedibilità della domanda.


Art.11 – Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive, di trasformazione o commerciali rumorose, qualora i livelli di rumore prodotto dall’attività svolta superino i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, sono tenute a presentare al comune apposito piano di risanamento acustico entro 6 mesi dall’approvazione del presente Regolamento.
Il Comune entro 30 giorni può dare prescrizioni e richiedere integrazioni. Per la valutazione del Piano di risanamento acustico, il Comune può avvalersi delle strutture dell’A.R.P.A.C..


Art.12 – Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare la documentazione di previsione di impatto acustico:
a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8 comma 2 L. 447/95
1. opere soggette a V.I.A.;
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. strade di tipo A, B, C, D, E ed F;
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari ed impianti rumorosi;
6. impianti sportivi e ricreativi;
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
b) i richiedenti il rilascio:
1. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
3. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.
Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico propedeutico per il rilascio delle concessioni edilizie per le attività elencate nel presente articolo, viene effettuato dall’ UOC Servizio Ambiente, coadiuvato, se previsto, da parere del corrispondente servizio dell’A.R.P.A.C. oppure da parere di altra istituzione scientifica pubblica.


Art. 13 – Valutazione previsionale del clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nell’art. 8 comma 3 L.447/95, di seguito riportati:
1. scuole e asili nido
2. ospedali
3. case di cura e di riposo
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8 comma 2      L. 447/95 sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico.
La documentazione previsionale  di clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento di destinazione d’uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri, e per case di cura e di riposo.
L’assenza di tale domanda è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
Inoltre, le domande per il rilascio di concessione edilizia relative a  nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 comma 4 L. 447/95).
Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico, propedeutico per il rilascio delle concessioni edilizie per le attività elencate nel presente articolo, viene effettuato dall’UOC Servizio Ambiente, coadiuvato, se prevosto, da parere del corrispondente servizio dell’A.R.P.A.C. oppure da parere di altra istituzione scientifica pubblica.


Art.14 – Documentazione acustica da allegare

Tutte le documentazioni acustiche previste nel presente regolamento dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell’art. 2 della L. 447/95.
La documentazione acustica è finalizzata a dimostrare il rispetto nelle norme contenute nel presente regolamento.
L’autorizzazione ai pubblici esercizi a svolgere manifestazioni musicali in orari diversi da quelli di cui al precedente articolo 4, è data ove i gestori:
1. comprovino, attraverso perizia giurata di un tecnico competente, redatta nelle forme e con criteri già indicati agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 215/1999, la inidoneità degli impianti o degli strumenti a superare i limiti di inquinamento acustico vigenti, ovvero, nel caso di idoneità, che questi siano in ogni caso dotati di meccanismi che ne impediscano la manomissione ed assicurino il mancato superamento dei predetti limiti;
2. assicurino che il provvedimento di autorizzazione e la copia conforme della perizia giurata siano resi immediatamente disponibili agli organi di polizia e di vigilanza tecnico.amministrativa a loro richiesta anche verbale;
3. assicurino di rinnovare la perizia giurata ogni qual volta gli impianti elettroacustici di amplificazione siano diversi o modificati e di precludere a terzi l’utilizzo nel pubblico esercizio di altri impianti in violazione delle norme del presente regolamento;
4. dichiarino, all’atto della richiesta di autorizzazione, di ben conoscere le norme del presente regolamento e di essere consapevoli che la violazione delle stesse è considerata grave, in quanto tale suscettibile di comportare la revoca dell’autorizzazione, ove concessa.


Art. 15 – Interventi di emergenza per tutela della salute pubblica o dell’ambiente

Nel caso si verifichino particolari situazioni che costituiscono potenziale rischio per la pubblica incolumità, per necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente e secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 3 marzo 1987 n.59, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Le forme di contenimento o di abbattimento sono individuate con l’ausilio dell’apposito servizio A.R.P.A.C. oppure di altra istituzione scientifica pubblica.


Art. 16 – Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. 447/95.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 C.P.P. e quanto previsto dall’art. 650 C.P.P. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per ragioni d’igiene.
In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico e del clima acustico il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione.
Il mancato spetto dei modi e dei tempi previsti dall’ordinanza comporterà l’immediata sospensione della procedura autorizzatoria, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 e € 10.329,15 così come disposto dall’art.10 comma 3  L. 447/95.
Il reiterato accertamento di violazione alle norme del presente regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni e delle licenze comunali, previa diffida al titolare delle stesse.


Art. 17 – Abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento va ad integrare il vigente regolamento comunale di igiene ed è sostitutivo delle precedenti norme previste in materia, che si intendono abrogate. Norma transitoria In merito alle modifiche apportate agli artt. 4 e 14 del presente Regolamento, i soggetti interessati potranno richiedere il rilascio dell’autorizzazione di cui ai precedenti articoli entro il termine del 15 settembre 2003.