Cambio di residenza in tempo reale
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
- iscrizione anagrafica dall'estero
- cambio di abitazione all'interno del comune
- emigrazione all'estero
Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 9 maggio 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie. La dichiarazione per essere accettata deve infatti contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente agli sportelli anagrafici:
2. per raccomandata indirizzata a: Servizi Demografici, Elettorali, Statistica e Censimenti – Via Picarielli – 84133 Salerno
L'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Il nuovo procedimento
E' rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, alla registrazione della nuova residenza /cambio abitazione, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, richiedendo la cancellazione al Comune di provenienza (nel caso di cittadini residenti in altro comune) il quale, entro 5 giorni lavorativi, comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia.
Nelle more, il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione. E’possibile rilasciare tutta la certificazione solo dopo la conferma dei dati da parte del comune di provenienza.
L'Ufficiale d'Anagrafe dispone, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea), comunicando al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale, il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni saranno indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente. Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L'Ufficiale d'Anagrafe procederà, contestualmente, ad apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione, dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
Quando si chiede l'iscrizione anagrafica per provenienza da altro comune italiano è necessario esibire in originale e fotocopia (che verrà trattenuta dall'ufficio):
Il Ministero dell’Interno con apposita circolare n. 14/2014 è intervenuto a chiarire la portata della norma ed in particolare i riflessi sulla disciplina anagrafica dove, per quanto attiene al procedimento d'iscrizione, si rileva l'importanza di acquisire, in sede di dichiarazione anagrafica, le informazioni relative al titolo di occupazione presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione od altro).
Il cittadino dovrà attestare, sotto forma di atto notorio, il titolo di occupazione dell'immobile presso cui si trasferisce, corredato delle informazioni necessarie al fine di verificare l'autenticità delle dichiarazioni rese.