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Cambio di residenza   freccia

AVVISO ALL’UTENZA

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Modulistica:
Modello Cambio Residenza
Allegato A - Cittadini non UE
Allegato B - Cittadini UE
Modello Autocertificazione

CAMBIO DI RESIDENZA
Si prendono in considerazione 5 casi:
1) Quando si cambia residenza all’interno del Comune;
2) Quando si proviene da altro Comune;
3) Quando si proviene dall'estero;
4) Quando si va in altro Comune;
5) Quando si va all'estero.

Cosa occorre :
1) Quando si cambia residenza all’interno del Comune
Per effettuare la richiesta di cambio residenza nell’ambito del territorio comunale è necessario esibire in originale e fotocopia (che verrà trattenuta dall'ufficio):
1) Ricevuta TARSU;
2) contratto di locazione o atto di acquisto e/o comodato d’uso registrati;
3) Almeno due contratti o bollette di acqua/luce/gas;
4) carta di identità;
5) patente di guida di tutti i componenti il nucleo familiare;
6)libretto/i di circolazione (se proprietari di autoveicoli, motocicli ecc.)

2) Quando si proviene da altro Comune (italiano)
1) Ricevuta TARSU;
2) contratto di locazione o atto di acquisto e/o comodato d’uso registrati;
3) Almeno due contratti o bollette di acqua/luce/gas;
4) carta di identità;
5) patente di guida di tutti i componenti il nucleo familiare;
6)libretto/i di circolazione (se proprietari di autoveicoli, motocicli ecc.)  
È necessario, inoltre, esibire contratto di locazione o di proprietà o dichiarazione dell'ospitante. Per i minori che trasferiscono la residenza con solo uno dei genitori, consegnare autorizzazione scritta e copia documento dell'altro genitore.
Per i cittadini Comunitari (Unione Europea) ed Extracomunitari è necessario esibire in originale e fotocopia (che verrà trattenuta dall'Ufficio): 1) Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 2) Passaporto (o carta di identità per cittadini comunitari); 3) Contratto di lavoro o equivalenti (per cittadini comunitari); 4) Contratto locazione o atto di acquisto e/o comodato d’uso registrati o dichiarazione dell'ospitante con copia del documento di riconoscimento dello stesso; 5) Iscrizione o ricevuta TARSU; 6) Certificato di nascita con traduzione italiana asseverata dal Tribunale (in caso di minorenni); 7) Per l'attestazione dello stato civile occorre il certificato di matrimonio o divorzio o vedovanza o stato libero (tradotto e legalizzato in lingua italiana); 8) Per l'attestazione dei rapporti di parentela occorre il certificato di nascita (tradotto e legalizzato in lingua italiana);

3) Dall’estero a Salerno (per i cittadini italiani)
Dichiarare la residenza a Salerno al competente Ufficio Anagrafe del Comune muniti di un documento di riconoscimento valido. È utile esibire le utenze (luce- gas- acqua), le Patenti di guida e i libretti di circolazione.

4) Da Salerno a nuovo comune di residenza
Recarsi nel nuovo comune di residenza con carta d'identità o altro idoneo documento di riconoscimento.

5) Da Salerno all’estero
AIRE Legge 470/88.
L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione 
dall’anagrafe della popolazione residente – APR - e
decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Ufficiale
d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio
consolare. Qualora lo stesso, prima di partire, dichiari al
comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria
residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella
della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si
rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare
competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento
e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio.
Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio
consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della
popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno
dalla dichiarazione resa al comune.
Note
Per i minorenni che si trasferiscono presso uno dei genitori, è necessario l’assenso dell’altro coniuge – Per i minorenni che si trasferiscono presso i nonni occorre atto di assenso di entrambi i genitori e degli stessi nonni

Dove
Sede Centrale dell’Ufficio Anagrafe Via Picarielli, (ex Scuola Elementare)
Orari
Martedì      dalle ore 9.00 alle ore 12.00   (verranno espletate 30 pratiche)
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (verranno espletate 10 pratiche)
Mercoledì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (verranno espletate 30 pratiche)
Giovedì      dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (verranno espletate 30 pratiche)
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (verranno espletate 10 pratiche)

Unità Periferiche:

- Solo cambi di residenza all'interno della città -
Informazioni telefoniche
Palazzo di Città
Fuorni
Ogliara
Giovi (solo giovedì)

Orari
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
 

Ufficio Immigrazioni e cambi di residenza
 089665114  
 
Giannini Carmela 089 - 665114   protocollo@pec.comune.salerno.it.
Ufficio Emigrazioni

Ufficio A.I.R.E. / Pensioni
Maurizio Pironti 089665188 generic image  protocollo@pec.comune.salerno.it.

Foresta Aniello 089665188

Cambio di residenza in tempo reale  
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune  
- iscrizione anagrafica dall'estero
- cambio di abitazione all'interno del comune
- emigrazione all'estero
Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 9 maggio 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie. La dichiarazione per essere accettata deve infatti contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.  
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente agli sportelli anagrafici:
2. per raccomandata indirizzata a: Servizi Demografici, Elettorali, Statistica e Censimenti – Via Picarielli – 84133 Salerno
3. per posta elettronica ordinaria all' indirizzo dedicato: generic image  protocollo@pec.comune.salerno.it.
4. tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: generic image protocollo@pec.comune.salerno.it.
L'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il nuovo procedimento
E' rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, alla registrazione della nuova residenza /cambio abitazione, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, richiedendo la cancellazione al Comune di provenienza (nel caso di cittadini residenti in altro comune) il quale, entro 5 giorni lavorativi, comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia.
Nelle more, il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione. E’possibile rilasciare tutta la certificazione solo dopo la conferma dei dati da parte del comune di provenienza.
L'Ufficiale d'Anagrafe dispone, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea), comunicando al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale, il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni saranno indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente. Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L'Ufficiale d'Anagrafe procederà, contestualmente, ad apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione, dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre
con la decorrenza già indicata.
Quando si chiede l'iscrizione anagrafica per provenienza da altro comune italiano è necessario esibire in originale e fotocopia (che verrà trattenuta dall'ufficio):     
 
Il Ministero dell’Interno con apposita circolare n. 14/2014 è intervenuto a chiarire la portata della norma ed in particolare i riflessi sulla disciplina anagrafica dove, per quanto attiene al procedimento d'iscrizione, si rileva l'importanza di acquisire, in sede di dichiarazione anagrafica, le informazioni relative al titolo di occupazione presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione od altro).
Il cittadino dovrà attestare, sotto forma di atto notorio, il titolo di occupazione dell'immobile presso cui si trasferisce, corredato delle informazioni necessarie al fine di verificare l'autenticità delle dichiarazioni rese.

Titolo
Allegato
generic image Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Compilabile generic image 16,00 kByte
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generic image Dichiarazione di residenza - Allegato A generic image 78,00 kByte
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generic image Dichiarazione di residenza - Allegato B generic image 151,00 kByte
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generic image dichiarazione di residenza generic image 2,00 MByte
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generic image Modello Cambio di Residenza generic image 2,00 MByte
5:38 min con un modem 56k