SCIA sanitaria: Notifica/Registrazione
Aggiornamento marzo 2021
Moduli per la Notifica sanitaria riguardanti tutti gli operatori del settore alimentare
La modulistica aggiornata per la Notifica (art. 6, reg. ce n. 852/2004) e per il Riconoscimento è scaricabile dal seguente indirizzo: http://www.gisacampania.it/gisasuap.html
Tutti coloro che svolgono una linea di attività impattante sulla sicurezza alimentare o la sanità pubblica veterinaria sono soggetti a notifica e registrazione (cap. 2 Allegato alla Delibera di G.R.C. n. 318/2015) .
La notifica sanitaria costituisce una parte della SCIA amministrativa da inviare ai SUAP contestualmente all’avvio/modifica dell’attività e deve essere redatta secondo le indicazioni che di seguito si riportano con l’avvertimento che, in mancanza del rispetto delle stesse, la SCIA sarà ritenuta irricevibile.
La notifica sanitaria (impropriamente detta SCIA sanitaria):
- dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla PEC del protocollo SUAP (protocollosuap@pec.comune.salerno.it) come allegato separato (file pdf ) della SCIA amministrativa per l’avvio/modifica della relativa attività;
- dovrà essere redatta sul Modello regionale aggiornato (come scaricabile dal sito http://www.gisacampania.it/gisasuap.html ), compilato in ogni sua parte, in cui il richiedente dovrà crocettare la precisa linea di attività in cui si ricade;
- dovrà contenere l’attestazione del versamento diritti istruttoria secondo il Tariffario regionale in vigore.
Verificata la completezza formale della predetta notifica/SCIA sanitaria il SUAP provvederà all’acquisizione della stessa e al rilascio dell’attestazione con contestuale inoltro, sempre in via telematica, della notifica all’ASL competente che effettuerà le verifiche in materia di igiene e sicurezza, nel termine di 60 giorni, nell’ambito delle attività istruttorie tipiche delle SCIA (art. 19 L. n. 241/90) e, in caso di esito positivo, procederà alla registrazione sul sistema GISA.
La restante parte della SCIA amministrativa sarà inoltrata ai diversi uffici competenti in materia per le relative istruttorie.
La mancata completezza formale della stessa comporterà l’inammissibilità dell’intera SCIA amministrativa e la mancata trasmissione all’ASL.
Pagina sotto non aggionata, vedere http://www.gisacampania.it/gisasuap.html
____________________________
L'Accordo Stato-Regioni n. 46/17, adottato in applicazione dell'art. 2, comma 1 del D.L.vo n. 126/2016, ha introdotto l'obbligatorietà dell'uso di modelli unificati su base nazionale per la presentazione delle SCIA e delle richieste di autorizzazioni previste dal D.L.vo 222/16. L'Accordo è stato recepito in Regione Campania con DGRC n. 308/2017. Tale norma ha un impatto anche sugli aspetti sanitari delle SCIA. Tale normativa è in continua evoluzione, come confermato dalla approvazione dell'ultimo Accordo Stato-Regioni n. 76/17 che amplia le linee d'attività per le quali sono stati approntati i moduli unici.
Primariamente è necessario porre l'attenzione sul fatto che i due Accordi (46/17 e 76/17) normano solo alcune linee d'attività di interesse e precisamente:
- Esercizi di vicinato
- Media e grande struttura di vendita
- Vendita in spacci interni
- Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
- Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
- Vendita presso il domicilio dei consumatori
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- Panifici
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
Per quanto riguarda le sopra riportate linee d'attività, tutti i soggetti interessati dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure stabilite dall'Accordo n. 46/2017 o dall'Accordo n. 76/2017, mentre per tutte le altre linee d'attività si continueranno ad applicare in toto le procedure previste dalla DGRC 318/15.
Per facilitare l'impegno delle imprese coinvolte, è stata approntata la revisione 7 delle master list dove sono specificate solo le linee d'attività che non rientrano nel campo di applicazione degli Accordi 46/2017 e 76/2017.
Documenti da presentare
1. Per le linee d'attività normate dagli Accordi nn. 46 e 76/2017 essi sono dettagliatamente individuati nei moduli degli accordi stessi.
2. Per le linee d'attività NON normate dagli Accordi nn. 46 e 76/2017, essi sono dettagliatamente individuati nella masterlist Rev 8 con un codice. La spiegazione dei codici è contenuta nel documento denominato "Elenco documentazione rev. 8".
______________________________________________________________________________________________________
Per la Notifica sanitaria ai fini della registrazione Pagina aggiornata in data 27/6/2017 con la modulistica unica regionale adottata in ottemperanza dell'accordo Conferenza Unificata 4/5/2017
Riconoscimento
Non sono soggetti a notifica/Scia sanitaria bensì a “riconoscimento” (autorizzazione espressa) tutte le attività di cui al capitolo 3.1 Allegato alla Delibera di G.R.C. n. 318/2015.
La richiesta tesa ad ottenere il predetto riconoscimento deve essere sempre presentata al SUAP, telematicamente, secondo il Form regionale per il riconoscimento e dovrà contenere:
- il progetto dello stabilimento;
- le master list riconoscibili con l’esatta individuazione delle linee di attività per cui si richiede il riconoscimento;
- la documentazione prevista nell’elenco allegati per la specifica linea di attività indicata;
Per il procedimento si rimanda al Capitolo 3 dell' Allegato alla Delibera di G.R.C. n. 318/2015
Per eventuali approfondimenti consultare il sito regionale www.gisacampania.it