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Separazioni - Divorzi   freccia

Separazioni e divorzi
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale dei coniugi, o un anno in caso di separazione giudiziale degli stessi oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), al vaglio del Pubblico Ministero si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli avvocati, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni (nel caso non venga rispettato tale termine sarà applicata una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila) nei confronti dell'avvocato inadempiente) al comune di :
• Iscrizione dell’atto di matrimonio
• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

La circolare n. 6/2015  del  Ministero  dell’Interno – Direzione  Centrale Servizi  demografici: laddove  viene scritto …”vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi”… ha chiarito che non osta, invece, che l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti, e che il termine “figlio” deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi che ne hanno fatto richiesta.



Come fare:
E' necessario:
• prenotare l'appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata.
• Entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d'identità in corso di validità. Non è ammessa rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell'accordo.

Costo
Il pagamento di un diritto fisso pari a Euro 16,00 che può essere effettuato tramite:
• Conto Corrente Postale n. 12254843 intestato a : Servizio Tesoreria Comune di Salerno
• On-line c/c bancario intestato a: Servizio Tesoreria Comune di Salerno presso Banco di Napoli IBAN IT32 I010 1015 2001 0000 0046 039
• Causale: Separazione o divorzio __________________ e ___________________
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 665110 – 665119 – 665156 o recarsi presso gli uffici siti in Via Picarielli nei seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Felicia Casini

Titolo
Allegato
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