Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Salerno che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, possono iscriversi negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso il Settore Liste Elettorali Via Picarielli o scaricando il modella da questa pagina.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o
addetti all’ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche
se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.