Approvato con deliberazione Consiliare n. 61 del 09 ottobre 2000
redatto dal Settore TT.VV.II.MM. – U.O.C. Verde Pubblico
Iniziative per la tutela del patrimonio arboreo cittadino e delle aree a verde.
Considerazioni preliminari
Il patrimonio verde di cui dispone la nostra Città, è sempre più al centro di considerazione ed attenzione da parte dei cittadini, amministratori e politici. Volendoci occupare in questa sede in modo particolare dei patrimoni arborei, è necessario ricordare che essi contrappongono alla loro innegabile valenza estetica, una serie di problematiche, non indifferenti, legate alla tutela della pubblica incolumità che rendono veramente articolato e specializzato il lavoro di chi è incaricato al loro governo.
In linea generale, molto schematica, si può affermare che la tutela di un “elemento verde”, inteso come giardino, viale alberato, parco o semplice albero, può essere posta in atto in modo prevalentemente emotivo oppure razionale.
Emotivo nel momento in cui dà libero sfogo ad azioni di tutela dettate più dai sentimenti del momento che da un’analisi critica delle circostanze: si pensi all’incatenamento ad un albero per impedirne l’abbattimento.
Razionale, nel momento in cui si tende a prendere in considerazione ogni elemento prima di procedere verso una determinata decisione operativa.
La tutela emotiva può essere accettata, seppure non condivisa, quando posta in essere dal cittadino e da figure carenti di nozioni tecniche specifiche, è però fondamentale che i preposti alla gestione dei patrimoni arborei pubblici, esercitino una tutela razionale, in pratica, ricca d’elementi di valutazione e di scelte aggiornate e tecnicamente valide.
Conoscere per gestire dunque.
Non può sottrarsi a questa logica esigenza, il Comune di Salerno, che negli ultimi anni, grazie ad una scelta amministrativa illuminata, si è notevolmente arricchito di spazi a verde e d’alberature.
Nel corso degli ultimi due anni, l’U.O.C. – Verde Pubblico, d’intesa con l’Assessorato all’Ambiente, ha individuato e proposto, tre obiettivi da conseguire nel breve tempo, per assicurare alla Città il governo qualificato ed adeguato del patrimonio verde:
1) L’informatizzazione, sia del catasto delle alberature sia degli strumenti di pianificazione degli interventi manutentori, a tal proposito è in fase di completamento il rilevamento delle alberature e l’inserimento dei dati sul supporto informatico, appositamente, realizzato.
2) L’individuazione e la messa in atto di soluzioni che prevengono o almeno limitino eventuali danneggiamenti ai vegetali da parte di terzi, a tal proposito un primo passo è stato compiuto dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’adozione della deliberazione della GM. n°2101 del 10.09.97 che vieta l’abbattimento d’alberature su tutto il territorio cittadino, se non espressamente autorizzato dall’U.O.C. - Verde Pubblico;
3) L’ordinamento ed il controllo degli interventi in prossimità degli apparati radicali al fine di normalizzare i controlli fitostatici degli stessi.
Per tali considerazioni,ed in relazione all’obiettivo che si è dato il Verde Pubblico di Salerno, dal 1997, in altre parole quello di gestire e tutelare, nel tempo, il proprio considerevole patrimonio, prevenendo, per quanto possibile, ogni forma di degrado o danneggiamento, appare non più rinviabile l’adozione di precise norme che disciplinino e regolino l’effettuazione degli scavi alla presenza d’alberature.
Il verde orizzontale (prati, fiori, tappezzanti, …) può essere rapidamente reintegrato nella qualità e nelle dimensioni volumetriche, non può dirsi così per il verde verticale: infatti, il patrimonio arboreo è l’unico elemento, fra quelli impiegati in ambiente urbano, non subito reintegrabile. Inoltre, l’ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle alberature, rendendole, estremamente, soggette a malattie e fisiopatie.
In aggiunta a ciò, i vari lavori e di scavo, effettuati su sopraservizi e sottoservizi, in prossimità di filari alberati, di frequente, vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei. I traumi alla parte ipogea di un albero sono particolarmente difficoltosi da controllare e valutare, non solo nel momento in cui si verifica il trauma, ma anche e soprattutto nel tempo.
Pertanto, essendo il compito d’istituto prioritario quello della tutela della pubblica e privata incolumità, diviene importante sviluppare ogni iniziativa realizzabile e concentrare ogni sforzo sulla tutela e salvaguardia delle parti aeree, ma soprattutto degli apparati sotterranei delle alberature, ciò in giusta ragione, per il duplice danno, che può riguardare gli apparati ipogei danneggiati o addirittura recisi:
1. La stabilità fisico/meccanica risulta decisamente compromessa nell’ipotesi di recisione delle radici primarie, con l’indiscutibile rischio immediato, ma soprattutto futuro, della tutela della pubblica incolumità, a cagione del probabile, o comunque possibile, improvviso schianto anche di soggetti interi;
2. Lo stress fisiologico, successivo e conseguente alla recisione e mutilazione dell’apparato ipogeo assorbente, fa conseguire in linea diretta ed ineluttabile il rallentamento, anche accentuato, dell’attività di crescita dell’albero.
Ne consegue che, in particolare modo, nel periodo estivo le alberature così compromesse, accusino sintomi diffusi d’appassimento della chioma, che può, ragionevolmente, determinare un avvizzimento cronico, quindi irreversibile, con la conseguenza della morte della pianta. Comunque se pure non dovesse, il danno, spingersi all’estrema conseguenza, l’aspetto estetico - ornamentale, e quindi funzionale, dell’alberatura, risulterebbe fortemente compromesso.
Da tali concrete considerazioni e valutazioni, trova scaturigine la necessità di disciplinare opportunamente ed adeguatamente le attività di scavo che vanno ad interessare nella loro prossimità le alberature e le aree verdi della Città di Salerno.
Sono queste le ragioni che hanno portato l’U.O.C. – Verde Pubblico di Salerno, su indicazione dell’Assessore all’Ambiente, a predisporre il “Regolamento per le manomissioni di aree a verde ed alberate”, che è rimesso preliminarmente alla GM. per il successivo invio al Consiglio Comunale per la formalizzazione del relativo atto deliberativo d’approvazione della proposta.
Di seguito, e in allegato, è riportato il testo del Regolamento così come formulato dall’Assessorato ed Ufficio proponente.
“Regolamento per la tutela di aree verdi ed alberate”
CAPO I – Norme di carattere generale.
Art. 1 – Autorizzazioni
A far data dall’esecutività della presente normativa tutte le richieste d’intervento, dei privati, sul territorio che coinvolgono il verde pubblico o le banchine alberate devono essere approvate dal Settore TT.VV.II.MM. - U.O.C. Verde Pubblico, che rilascerà l’autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.
Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell’area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria, opportunamente quotata, riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area o nell'alberata oggetto della manomissione, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 mt. oltre il limite dell’intervento(v. art. 2) ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che s’intende eseguire, come l’ingombro del cantiere e la sezione degli scavi. La richiesta dovrà contenere la durata degli interventi, le misure di tutela della vegetazione e degli arredi, un deposito cauzionale, da costituirsi in uno dei modi di legge , il cui importo sarà determinato e comunicato, via fax, dall’Ufficio Verde Pubblico, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale deposito dovrà essere costituito all’atto del ritiro dell’autorizzazione. In caso d’interventi urgenti, a tutela della incolumità pubblica e privata, il richiedente potrà eseguire l’intervento, sotto la propria responsabilità, previo invio di telegramma all’U.O.C. Verde Pubblico ed al Comando di P.U., limitando l’intervento alla sola eliminazione del pericolo incombente. Successivamente darà avvio alla procedura ordinaria per l’ottenimento dell’autorizzazione. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito sul quale s’intende intervenire.
Qualora i lavori vengano eseguiti da Amministrazioni Pubbliche o da organismi di diritto pubblico, il parere dell’U.O.C. Verde Pubblico, sarà conseguito, dalla stazione appaltante, sulla progettazione definitiva. Di eventuali prescrizioni, il progettista, terrà conto in sede di elaborazione degli esecutivi di progetto. Non si rilasciano autorizzazioni, qualora, il concessionario non si avvalga nel contratto della consulenza di un tecnico del verde legalmente riconosciuto.
Art. 2 – Presenze vegetali.
Gli interventi disciplinati dal precedente Art. 1, dovranno tenere conto, sin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale (di volta in volta individuato e specificato a richiesta del Settore II.SS.TT. – U.O.C. Verde Pubblico) adeguando alle naturali capacità di sviluppo future le scelte tecniche e progettuali che s’intendono realizzare.
Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili, gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, in ogni caso sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto, in ogni caso, il preventivo parere scritto dell’ U.O.C. Verde Pubblico.
Art. 3 – Principio del verde “migliorato”.
Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata ed estensione, il patrimonio verde del Comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall’intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, dando la preferenza, ove possibile, alla realizzazione di giardini mediterranei secondo natura, nei casi in cui il verde pubblico interessato non sia ricostruito integralmente.
CAPO II – Prescrizioni tecniche.
Art. 4 – Scavi in prossimità di alberi ed arbusti.
Gli scavi in prossimità di alberi, eseguiti dai soggetti di cui all’art.1, dovranno essere eseguiti alla presenza dei tecnici dell’U.O.C. Verde Pubblico, precedentemente avvertiti.
Questi, di volta in volta, forniranno le prescrizioni tecniche ritenute indispensabili per la tutela del patrimonio verde in relazione alla sua importanza.
Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici, sempre previo assenso scritto dell’U.O.C. Verde Pubblico, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non a strappo) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfettazione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (3 ore circa).
I principi attivi saranno di volta in volta prescritti dall’U.O.C. Verde Pubblico, nell’ambito del parere scritto di competenza.
Nel caso le piante interessate dovessero appartenere alla specie Platanus, si richiama l’osservanza puntuale e rigorosa del disposto dal D.M. 412 del 03.09.1987.
In caso di posa in opera di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le essenze di prima grandezza, di m. 1,00 per quelle di seconda grandezza e m. 0,50 per le essenze di terza grandezza e gli arbusti. Quest’area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall’U.O.C. Verde Pubblico, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l’esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento del terreno. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc.., secondo quanto sarà valutato dal richiamato Ufficio.
Art. 5 – Allestimento cantieri, pubblici e privati, su aree verdi ed alberate.
Tutti gli alberi presenti nell’ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare contatti accidentali con il fusto e quindi di evitare danni al tronco, alla chioma ed agli apparati radicali.
Non potranno essere ammesse pavimentazioni del tipo impermeabile, anche se solo temporaneamente, ne potrà essere tollerato l’accatastamento di attrezzi, materiali di cantiere, alla base delle piante, di arbusti, in prossimità degli arredi, ecc.., non potranno essere infissi chiodi nei tronchi o appoggi alle alberature, non sarà consentito il posizionamento di corpi illuminanti e cavi elettrici sulle alberature, ne potranno essere imbragati i tronchi, ecc..
Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio o comunque di acque già usate, nella manipolazione di carburanti ed oli lubrificanti, di leganti, di sostanze provenienti da lavorazioni a caldo. Dovranno osservarsi analoghe cautele per le attività svolte con l’utilizzo di fonti di calore e di fuoco in genere.
Tutte le alberature dovranno risultare sempre accessibili per gli interventi di manutenzione disposti dall’U.O.C. Verde Pubblico, che accederà in cantiere previa comunicazione, salvo i casi urgenti, entro le 24 ore precedenti l’intervento.
Qualora l’attività di cantiere di un’area pubblica a verde, di un giardino pubblico, di un parco pubblico, ecc.. dovesse impedire il loro utilizzo per più giorni, potrà essere richiesto al concessionario, l’apposizione di appositi cartelli con la indicazione delle attività ed il tempo di durata delle stesse. Forma e contenuto delle segnalazioni andranno preventivamente concordate con l’U.O.C. Verde Pubblico.
Art. 6 – Interventi agronomici specializzati
Qualsiasi intervento di potatura che dovesse risultare necessario effettuare sulle chiome delle alberature dovrà preventivamente essere autorizzato ed eseguito a spese del concessionario, per mezzo di ditte specializzate, sotto l’assistenza tecnica del personale del settore II.SS.TT.- U.O.C. Verde Pubblico. Analogamente dovrà avvenire quando l’intervento dovesse interessare il trapianto con trasferimento in altro sito dell'alberatura o di grossi arbusti. Tali operazioni andranno valutate anche in relazione alla validità del periodo di effettuazione che dovrà risultare idoneo per le specie interessate.
Art. 7 – Manomissione di verde orizzontale
Il materiale che risulterà dall’effettuazione delle procedure lavorative del cantiere, ricco di inerti, di pietrame, di ciottoli, non potrà essere utilizzato per l’allestimento di buche delle alberature e va conferito presso i siti di discarica a cura del concessionari. Tale prescrizione ha valore anche nel caso di formazione di siti per arbusti e prati. La prescrizione qui riportata ha valore anche per la realizzazione di opere pubbliche che prevedono la formazione di verde attrezzato, con prati, siepi, barriere a verde e piantagione di alberature. I direttori di tali lavori dovranno, inderogabilmente, ricevere autorizzazione dal Settore II.SS.TT.- U.O.C. Verde Pubblico, per l’approvazione del terreno di coltivo e delle buche di alberature. Il materiale che risulterà a discarica, dovrà essere reintegrato con terreno vegetale di coltivo di ottima qualità, privo di impurità, fino alla quota che sarà valutata dai tecnici dell’Ufficio. Dovrà provvedersi anche al suo livellamento e al suo accurato assestamento.
Per la durata di un anno, il concessionario privato o l’impresa, appaltatrice, che esegue Opere Pubbliche, sarà ritenuta responsabile di eventuali cedimenti di terreno e dei lavori richiesti a tutela delle preesistenze a verde. Tale norma sarà inserita nei capitolati d’oneri d’appalto.
Art. 8 - Prati estensivi e tappeti erbosi
S’intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura, del manto, grossolana, che richiede un limitato numero di tagli annuali e che ha una destinazione d’uso del tipo ricreativo.
S’intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, richiedente un elevato numero di tagli annuali ed avente destinazione in prevalenza ornamentale.
Il ripristino da parte dei concessionari dovrà pertanto essere eseguito in relazione alla tipologia di prato e dopo che si sarà provveduto a quanto previsto dal precedente Art. 7. per 30 gg. dal ripristino, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere all’annaffiatura ed, in caso di stagione non idonea, alla seminagione dovrà provvedersi per mezzo di prato a piote o rotoli, pregerminato. In tal caso dovrà essere verificato l’attecchimento per un tempo non inferiore a trenta giorni, al termine dei quali il Settore II.SS.TT. U.O.C. Verde Pubblico, reintegrerà il prato nelle proprie ordinarie attività di manutenzione.
Art. 9 – Fioriture
Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato dal concessionario, a proprie spese, dopo l’ottemperanza di quanto definito dall’Art. 7, ivi comprendendo anche il reintegro delle fioriture periodiche o stagionali distrutte, o comunque deperite, nella fase di utilizzo del sito.
Art. 10 – Tappezzanti
Si provvederà al ripristino ed al reintegro, da parte del concessionario, delle tappezzanti, dopo aver provveduto a quanto indicato dall’art.7 del presente regolamento.
Art. 11 – Superfici orizzontali inerti e pezzi d’opera
Il ripristino del danneggiamento di cordoli, di scoli, di impianti di irrigazione e relativi pezzi speciali, di pavimentazioni dei pubblici giardini e dei prati, avverrà a cura e spese del concessionario secondo le norme previste dal presente regolamento. In caso di imprese, a servizio di altre attività municipali, quali interventi di manutenzione o realizzazione di opere pubbliche, saranno i direttori di lavori e/o i responsabili degli Uffici interessati ad operare le eventuali trattenute economiche a garanzia della corretta e puntuale realizzazione, secondo quanto sarà indicato dal Settore II.SS.TT. – U.O.C. Verde Pubblico.
Art. 12 – Arredi, giochi e recinzioni
Il ripristino del danneggiamento, della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni, avverrà secondo quanto previsto dal precedente Art. 11, previa accettazione da parte del Settore II.SS.TT. – U.O.C. Verde Pubblico.
CAPO III – Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative
Art. 13 – Procedure dei lavori di ripristino – Modalità di pagamento
In ossequio a quanto previsto dall’Art. 197 del TU. sulla finanza locale (R.D. 14.02.1931 n.175) l’onere per la rimessa in pristino dei sedimi manomessi è da ricondursi all’esecutore della manomissione.
Al fine di ottenere uniformità, nell’esecuzione delle opere di ripristino, con indispensabile coordinamento di queste con le circostanti aree di verde pubblico, le attività di ripristino saranno effettuate dal Settore II.SS.TT. o dalle ditte competenti, appaltatrici dei lavori di manutenzione, nelle varie zone in cui è divisa la Città.
I lavori saranno contabilizzati secondo i prezzi dei contratti di appalto alle varie ditte di manutenzione del verde cittadino e gli importi saranno maggiorati del 18% quale rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per le attività di controllo e di contabilizzazione dei lavori effettuati sulle aree manomesse. L’IVA sarà applicata, in relazione all’aliquota in vigore, sull’importo dei lavori eseguiti, non maggiorati della suddetta aliquota del 18%.
Nel caso di concessionario privato cittadino, sarà l’amministrazione a addebitare loro le spese di ripristini, nel caso di Enti, aziende o società, le stesse provvederanno direttamente al pagamento alle imprese, o laddove trattasi di attività di manutenzione svolta dal Comune, si provvederà all’addebito con pagamento presso la tesoreria Municipale. Alla determinazione delle spese di ripristino si provvederà con verifica sul posto, con redazione di un verbale di accertamento e con sottoscrizione, per accettazione, di quanto quantificato, da parte del concessionario.
Qualora il ripristino dovesse riguardare una superficie pari o superiore al 75% di quella del sito interessato, identificato e definito da cordoli, recinzioni, ecc.., il concessionario, sarà tenuto al ripristino totale del sito, al fine di uniformare le condizioni vegetative.
Nell’eventualità il ripristino, conseguente a manomissione, dovesse interessare un’area a verde pubblico attrezzato o banchina alberata per un intervento globale fino a 250 mq. I lavori eseguiti saranno contabilizzati in economia. Il concessionario sarà impegnato a rimborsare con le medesime modalità, gli oneri eventualmente derivati dalla revisione dei prezzi contrattuali che sarà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con l’Amministrazione Municipale ed alle leggi vigenti. Gli importi derivati dalla revisione dei prezzi, saranno maggiorati del 18% di cui si è detto.
Al pagamento dovrà provvedersi nel rispetto delle leggi vigenti.
Il tempo decorrerà dalla data di emissione delle fatture, da parte dell’impresa, al concessionario o, in caso di lavori effettuati direttamente dall’U.O.C. Verde Pubblico, dal momento della sottoscrizione, per accettazione, della contabilizzazione, da parte del concessionario.
Nel caso di ritardo nel pagamento saranno contabilizzati gli interessi di mora secondo le modalità di legge previste, oltre l’aggravio di spese per eventuali notificazioni o maggiori oneri conseguenti.
CAPO IV – Sanzioni e danni
Art. 14 – Sanzioni
Ogni violazione e/o inosservanza al presente Regolamento è punita, ai termini dell’art. 106 T.U. legge Comunale e Provinciale con R.D. 3.3.1934 n. 383, con la sanzione Amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della legge 24.11.1981 n. 689; nonché, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (da effettuarsi secondo le direttive enunciate all’Art. 13) a cura e spese del responsabile della violazione o dell’inosservanza. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale dell’U.O.C. Verde Pubblico. Le sanzioni amministrative, di cui al primo comma, si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
Art. 15 – Danni a soggetti arborei
Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell’Amministrazione Municipale di addebito al concessionario sia del valore ornamentale (v. art.16) e/o del danno biologico (v. Artt. 17 e 18) in caso di danneggiamenti, non ripristinabili, a soggetti arborei.
Ogni intervento sul patrimonio arboreo della Città è eseguito tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico o dal personale del Settore II.SS.TT. – U.O.C. Verde Pubblico.
Art. 16 – Metodologie per la stima del valore ornamentale
A) Abbattimenti
Nel caso l’U.O.C. Verde Pubblico, debba procedere in proprio o autorizzi l’abbattimento di alberature, danneggiate o compromesse nella loro stabilità, a causa di manomissioni conseguenti all’effettuazione di lavori nelle loro adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, da mezzi di lavoro in genere, ecc., oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari, sia da destinare ad altra sede o non più utilizzabili, l’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere l’indennizzo che sarà determinato secondo quanto previsto dall’apposita tabella di determinazione del valore Ornamentale, in calce al presente Regolamento.
B) Interventi sulla chioma
Nel caso siano effettuati interventi, non autorizzati, a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio di rami, ecc.) sia nel caso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni, affidamenti ed affitti che prevedono l’onere della manutenzione di aree a verde), la civica Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione di valore ornamentale del patrimonio arboreo rimasto coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari (alberature, arbusti di pregio, ecc.) avevano prima dell’intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulterà immediatamente dopo l’intervento.
La determinazione dell’indennizzo, avverrà con l’applicazione della formula che segue:
I (indennizzo spettante all’Amministrazione) = V.o.p. (valore ornamentale precedente l’intervento) – V.o.s. (valore ornamentale successivo all’intervento)
Art. 17 – Metodologia per la stima del danno biologico all’apparato radicale
Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell’U.O.C. - Verde Pubblico, a seguito di lavori o di qualsivoglia manipolazione, siano danneggiati gli apparati radicali delle alberature, arbusti e cespugli esemplari, sia da parte di Imprese, di Enti ed Amministrazioni che da parte di privati cittadini.
L’indennizzo si basa sulla considerazione che il danno radicale causa un deperimento generale al soggetto vegetale, con conseguente riduzione del valore ornamentale dello stesso e con un maggiore carico manutentivo volto al recupero del soggetto stesso. L’indennità è in relazione alla superficie del settore circolare, descritto intorno alla pianta, interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla formula seguente:
I (Db) = Vo (valore ornamentale) x H (incidenza percentuale delle radici asportate).
Art. 18 – Altri danni
Qualora si dovessero riscontrare danni da scortecciamento, rotture, ecc. al tronco ai rami ed alle branche delle alberature. Laddove il danno non dovesse determinare la morienza, in tal caso si procederà a norma degli articoli precedenti, all’Amministrazione sarà dovuto un indennizzo calcolato sul costo reale d’intervento di operatori specializzati (anche personale municipale) per procedersi a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni della chioma, ecc.… I prezzi applicati saranno quelli correnti per gli affidamenti di manutenzione del verde pubblico a ditte private, così come indicato nel precedente Art. 13.
Art. 19 – Misure preventive
In sede di rilascio di concessioni edilizie, di licenze di commercio, di autorizzazioni all’installazione di insegne e tabelloni pubblicitari, che dovessero interessare alberature o arredi di verde pubblico, gli Uffici Comunali, preposti al rilascio, dovranno, nella fase istruttoria, comunicarne informazione scritta all’U.O.C. Verde Pubblico, che provvederà al rilascio del proprio parere di competenza corredato delle eventuali prescrizioni e limitazioni al rilascio delle autorizzazioni richieste.
Art. 20 – Norme finali e di rinvio.
Oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, qualora il privato cittadino, determini con proprie azioni, danni o morienza delle piante ornamentali di proprietà della pubblica Amministrazione, incorrerà nelle sanzioni previste dal presente Regolamento, con salvezza di ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse di dover adottare a tutela del bene comune.
Tutti gli uffici Municipali interessati sono tenuti ad attivarsi per il rispetto del presente Regolamento e a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso. In particolare i Settori interessati dovranno, tempestivamente, ogni qualvolta pervengano a conoscenza di manomissioni di spazi a verde, alberature, ecc.., comunicarne all’U.O.C. Verde Pubblico cui è demandata l’applicazione del presente Regolamento. La polizia Municipale fornirà tutta la collaborazione necessaria in sede di verifica ed accertamento, conferendo la necessaria assistenza.
Con riferimento alla deliberazione della GM. n.2101 del 10.09.1997, è confermato il divieto di abbattimento e danneggiamento di alberature private sul territorio municipale di Salerno, con le limitazioni e le prescrizioni in essa previste. In caso di inadempienza da parte dei cittadini o di enti, associazioni e quant’altro, si provvederà all’applicazione di una sanzione Amministrativa che terrà conto del danno biologico che subisce la Città. La sanzione sarà ridotta in misura significativa quando il trasgressore provvederà, a proprie spese, a reintegrare la pianta, abbattuta o danneggiata, con altra che sarà indicata dall’U.O.C. Verde Pubblico.
L’eventuale autorizzazione all’abbattimento, concessa con le modalità di cui alla deliberazione della GM. n. 2101 del 10.09.97, non esonera il richiedente, dall’ottenimento di eventuali altre autorizzazioni di altri Enti ed organismi interessati (es. Soprintendenza Beni Culturali, Forestale, ecc.…) e comunque fatti salvi i diritti di terzi.
Gli uffici, che per competenza, sono impegnati nella realizzazione di opere pubbliche che prevedono la piantagione di alberature e la creazione di aiuole, dovranno, preventivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, chiedere ed ottenere il nulla osta e le prescrizioni che l’U.O.C. Verde Pubblico, riterrà opportuno di dover fornire. I responsabili dei singoli Uffici vigileranno sulla corretta esecuzione della prescrizione qui richiamata. Qualora si registrassero inadempienze, l’U.O.C. Verde Pubblico, provvederà a segnalare l’evento all’Assessore all’Ambiente che disporrà il blocco delle attività di lavoro per il tempo strettamente necessario alla formulazione del prescritto parere. In ogni caso tutte le attività che prevedono l’impianto di verde attrezzato, aiuole ed alberature, dovranno essere eseguiti con la supervisione dell’U.O.C. Verde Pubblico.
Il presente Regolamento, riporta in calce, le schede tecniche con le indicazioni per il rispetto delle distanze delle alberature nella fase di progettazione e realizzazione di nuovi spazi a verde, di strade, di parchi, ecc.…
Il presente Regolamento integra quanto già previsto in materia di Verde Pubblico, da:
Codice Civile: Artt. 892 – 899;
LN n.3267 del 30.12.1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
LN n. 1089 del 01.06.1939 “Tutela delle cose di interesse storico ed artistico”;
LN n. 1497 del 29.06.1939 “Tutela dei valori ambientali”
Salerno settembre 2000